Permessi fruibili dopo l’anno di competenza

busta_paga_fg

Il datore di lavoro può liquidare, se previsto nel contratto collettivo nazionale, i permessi non fruiti dai lavoratori (si tratta dei permessi contrattuali "Rol") nell’anno di maturazione, evitando un possibile aumento dei costi al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la liquidazione di tutti i ratei e ulteriori periodi di assenza dalla prestazione.

In sostanza, l’azienda in tal modo evita un esborso immediato, prorogandolo a un momento successivo o al più tardi alla cessazione del rapporto di lavoro (ovviamente, solo in presenza di mancata fruizione dei permessi).

Le imprese interessate a tale soluzione devono sottoscrivere accordi aziendali o individuali con i lavoratori.

In caso contrario, è vigente la previsione dei contratti collettivi nazionali

Il Sole 24 Ore