Imu ridotta per immobile inagibile o inabitabile

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11.07.2023, n. 19665, ha chiarito che il contribuente ha diritto a pagare l'Imu in misura ridotta se l'immobile è inagibile o inabitabile e se ha inoltrato domanda al comune, con la quale chiede di fruire del diritto all'agevolazione fiscale.
Se lo stato di precarietà del fabbricato si trascina per diversi anni, non c'è alcun obbligo di presentare all'ente la richiesta di riduzione per gli anni successivi, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione pubblica.
L'interessato non è obbligato, infatti, a fornire informazioni delle quali l'ente pubblico è già in possesso.
Italia Oggi