Riforma del lavoro sportivo

È stato approvato il decreto correttivo bis sulla riforma dello sport, chiudendo in tal modo la fase transitoria legata all’operatività della nuova disciplina.
Riguardo alle mansioni da ricondursi nel lavoro sportivo, la loro individuazione non sarà più rimessa alla discrezionalità degli organismi affilianti del Coni, ma oggetto di un elenco tenuto e aggiornato dal dipartimento per lo Sport.
Per quanto concerne il trattamento fiscale dei compensi sportivi, restano ferme le soglie di esenzione previste sia ai fini Irpef sia Inps: il limite per fruire dell’esenzione totale, sia fiscale sia previdenziale, vale solo per i compensi non superiori a 5.000 euro mentre la fiscalità scatta per compensi oltre i 15.000 euro.
Si innalza, invece, a 85.000 euro annui la soglia entro la quale i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sportivi nell’area del dilettantismo non rilevano ai fini Irap.
È esclusa l’applicazione delle ritenute alla fonte sui premi sportivi corrisposti per un importo non superiore a 300 euro.
Tale previsione non si applica per quei premi che concorrono a formare redditi da lavoro dipendente.
I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono esclusi dagli obblighi Inail, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge 289/2002.
Per quanto riguarda associazioni e società sportive dilettantistiche si prevede un credito d’imposta, in misura pari ai contributi previdenziali versati sui compensi sportivi a carico delle Asd/Ssd con volume di ricavi, nel 2022, non superiore a 100.000 euro.
Relativamente agli adeguamenti statutari, è prevista l’esenzione dall’imposta di registro, allo scopo di consentire agli enti sportivi già iscritti al Registro di poter adeguare lo statuto alle nuove disposizioni entro il 31.12.2023 senza ulteriori oneri.
L’esenzione vale solo per le modifiche di mero adeguamento alle nuove norme per le Asd/Ssd già iscritte.
Con riferimento agli obblighi di comunicazione dei rapporti di lavoro è prevista una nuova proroga dei termini.
Infatti, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per co.co.co. sportive possono essere effettuati, limitatamente ai compensi corrisposti da luglio - settembre 2023, entro una finestra temporale più ampia, che va dal 31.10 al 31.12.2023.
Il Sole 24 Ore