Imposta di registro “prima casa”

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L'art. 2 del decreto legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano prevede l’applicazione dell’imposta di registro agevolata sulla “prima casa” anche ai soggetti che abbiano un legame con l'Italia di natura lavorativa (svolgimento di attività lavorativa per almeno 5 anni), pur essendo stati costretti ad allontanarsene per motivi lavorativi.

L'agevolazione è, pertanto, ancorata a un criterio oggettivo, mentre è svincolata dal criterio di cittadinanza.

L'agevolazione, inoltre, non sarebbe fruibile su tutto il territorio nazionale ma in un comune con cui si manifesta un vincolo, individuato dalla nascita, residenza o attività lavorativa.