Assemblee societarie online

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L’art. 3, c. 10-undecies D.L. 198/2022, convertito nella L. 14/2023, attraverso una modifica dell'art. 3, c. 1 D.L. 228/2021, ha esteso l'applicabilità delle norme di cui all'art. 106, c. 7 D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee di società ed enti.

Stando alle nuove disposizioni, fino al 31.07.2023 (tale data si riferisce al momento in cui l'assemblea è “tenuta” e non a quello in cui la stessa è convocata) per le assemblee ordinarie o straordinarie delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle disposizioni statutarie, sarà possibile per i soci: o esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza; o intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Inoltre, le società possono prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Nonostante manchi un’espressa indicazione normativa, si ritiene che l'utilizzo delle modalità “a distanza” sia possibile anche per le adunanze degli organi di amministrazione (Cda e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali).

La nuova proroga non impatta sui termini di approvazione dei bilanci del 2022, che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo ricorrano le condizioni di cui agli artt. 2364 c. 2 e 2478-bis c.c. per l'approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Italia Oggi