Cessione estero su estero

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Durante Telefisco è stata esaminata la questione dell’impresa che ha merce in deposito all’estero, destinata alla vendita a una possibile pluralità di clienti del Paese di deposito.

La cessione al cliente finale non è intracomunitaria, ma una cessione interna con l’imposta di quel Paese.
Se poi lo Stato membro, come l’Italia (art. 17, c. 2 della legge sull’Iva) ha recepito la facoltà dell’art. 194 della direttiva 2006/112/Ce, il cliente non deve nemmeno finanziare l’Iva da pagare al fornitore, in quanto l’assolvimento del tributo avviene in regime di reverse charge.

Non si tratta del call-off stock, in cui il cliente deve essere individuato fino dal momento in cui la merce esce dall’Italia, e nemmeno di cessione intracomunitaria: quest’ultima è solo quella che l’impresa fa a sé stessa, dalla partita Iva italiana a quella di cui deve dotarsi nello Stato di deposito [in alcuni si può utilizzare l’identificazione del depositario) come previsto dall’articolo 41, c. 2, lett. c)].

Il Sole 24 Ore