Definizione agevolata avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità

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Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.

Con la circolare 13.01.2023, n. 1/E, le Entrate chiariscono subito il perimetro della misura - che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 - introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1.01.2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Con la definizione agevolata passano dal 10% al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

La definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’art. 15-ter D.P.R. 602/1973 (ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata;

carenza per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

Con la definizione agevolata le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1.01.2023.

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1.01.2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31.12.2022.

La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi.

Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1.01.2023.

Il Sole 24 Ore