Rimpatrio utili black-list

proroga-bilanci-previsione-enti-locali-2022-800x534-1

La legge di Bilancio 2023 prevede che per i soggetti imprenditori residenti in Italia, gli utili e le riserve di utili delle partecipate residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (di cui all’art. 47-bis Tuir), possono essere assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva, che può diventare ancora più vantaggiosa in caso di “rimpatrio” in Italia dei dividendi.

La norma prevede che gli utili e le riserve, non ancora distribuiti alla data del 1.01.2023, possano essere affrancati (parzialmente o totalmente) pagando un’imposta sostituiva e, quindi, vengano esclusi dalla tassazione ordinaria.

Deve trattarsi di utili e riserve relativi a esercizi chiusi ante 1.01.2022, che saranno tassati: per i soggetti Ires con aliquota pari al 9%, calcolata sul controvalore di utili e riserve; per i soggetti Irpef con aliquota pari al 30%, calcolata sul controvalore di utili e riserve. In caso di utili “rimpatriati” è previsto un abbattimento del 3% delle aliquote sopra citate.

L’opzione va esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso al 31.12.2022 e l’imposta sostitutiva va corrisposta (anche a mezzo compensazione) entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ossia il 30.06.2023 per i soggetti con esercizio “solare”.

Il Sole 24 Ore