Conguaglio fringe benefit 2022

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L'Inps, nel messaggio n. 4616/2022, ha ricordato che c'è tempo fino al 31.03.2023 per il conguaglio contributivo degli eventuali fringe benefit erogati ai dipendenti oltre il limite consentito di 3.000 euro (3.200 euro in caso di erogazione di buoni carburanti).

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2022, il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contributi il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Italia Oggi