Iva indebita in caso di frode

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Un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2023 prevede che il regime di neutralità previsto per i casi in cui l'Iva non dovuta sia stata assolta con il meccanismo dell'inversione contabile non si applicherà alle operazioni inesistenti imponibili determinate da intento fraudolento.

La disposizione integra l'art. 6, c. 9-bis3 D.Lgs. 471/1997, il quale stabilisce che, nel caso in cui il cessionario o committente abbia applicato, con il meccanismo dell'inversione contabile, l'Iva su operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, l'ufficio, in sede di accertamento, deve espungere sia il debito computato nelle liquidazioni dell'imposta, sia la detrazione operata nelle liquidazioni stesse, in modo da neutralizzare (senza conseguenze sanzionatorie) gli effetti dell'indebito; resta fermo il diritto del medesimo soggetto di recuperare l'imposta eventualmente non detratta.

L'emendamento aggiunge al c. 9-bis3 un nuovo periodo che rende inapplicabili le disposizioni di cui ai periodi precedenti, comminando a carico del cessionario/committente la sanzione di cui al c. 6 con riferimento all'Iva che non avrebbe potuto detrarre, “quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”.

Italia Oggi