Trattamento degli omaggi

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Per molte aziende le festività natalizie sono l'occasione per fare omaggi ai clienti e ai propri dipendenti.
Si tratta, generalmente, di beni aventi “modico valore” (panettoni, bottiglie e così via) per i quali è previsto un trattamento fiscale specifico.

Occorre, tuttavia, tener distinta la categoria degli omaggi veri e propri dagli sconti, abbuoni e premi che potrebbero trarre in inganno.

L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., in particolare, riferendosi agli sconti di natura commerciale ne prevede una rilevazione quali poste “rettificative” rispettivamente della voce
A.1 ricavi e della voce
B.6 del conto economico.

Discorso diverso, invece, per i costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, i quali devono essere imputati nella voce B.14 “oneri diversi di gestione” del conto economico.

In base all'art. 108, c. 2 Tuir sono “integralmente deducibili” le spese relative agli omaggi di “valore unitario” non superiore a 50 euro.

La disciplina è applicabile solo ai “beni” di modico valore distribuiti gratuitamente e non anche a eventuali servizi gratuiti. Pertanto, le spese relative all'acquisto di “piccoli omaggi” non rientrano nel calcolo del limite di tolleranza delle spese di rappresentanza ma possono essere interamente dedotte.

Tuttavia, se un omaggio si compone di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono.

Per esempio, una confezione composta di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerata come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, alla disciplina delle spese di rappresentanza.

Italia Oggi