Nuovi obblighi per gli affitti brevi

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A seguito del recepimento della direttiva n. 2021/514/Ue (Dac 7), che ha previsto un regime di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e di scambio automatico di informazioni tra Stati e piattaforme digitali, per i gestori delle piattaforme di affitti brevi è disposto, dal 2023, l’obbligo di identificare chi vende o affitta tramite il portale web.

I dati dei locatori dovranno essere comunicati trimestralmente all’Agenzia delle Entrate, insieme ai corrispettivi percepiti e al numero di operazioni effettuate.

Le informazioni relative al 2023 dovranno essere inviate entro il 31.01.2024. Un provvedimento dell’Agenzia Entrate dovrà definire le modalità.

Le operazioni da verificare non riguarderanno le società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni e i soggetti per i quali vi siano meno di 30 locazioni per corrispettivi totali fino a 2.000 euro per ciascun periodo di riferimento.

Tali esclusioni evitano eccessivi oneri per operatori alberghieri e tour operator che forniscono alloggi con una elevata frequenza o per i soggetti che, compiendo un numero limitato di operazioni, non evidenziano un significativo rischio di evasione d’imposta. 

L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione da 2.000 a 21.000 euro, aumentata della metà; la sanzione è dimezzata se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto.
Al riguardo è previsto che il venditore/locatore che non trasmetta al gestore della piattaforma tutte o alcune delle informazioni richieste, a seguito di due solleciti inviati senza risposta e, comunque, decorsi 60 giorni dall’invio della richiesta iniziale, sarà escluso dalla piattaforma senza possibilità di riattivazioni.

È atteso il 22.12.2022 il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che faccia definitivamente chiarezza sull’obbligo da parte di Airbnb di effettuare la ritenuta fiscale sui pagamenti.

La nuova normativa europea si inserisce in una miriade di adempimenti già previsti per chi fa locazione breve:

o dal 1.01.2023 gli intermediari dovranno aggiungere alla già obbligatoria comunicazione alle Entrate sulle locazioni brevi anche i dati catastali degli immobili interessati (provvedimento 86984/2022);

o dal 2017 le agenzie immobiliari e i portali online sono già tenuti a rispettare l’obbligo di ritenuta fiscale del 21% sui canoni riscossi per i locatori e a trasmettere i dati alle Entrate entro il 30.06 dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, pena sanzioni da 250 a 2.000 euro (articolo 4, D.L. 50/2017);

o dal 2018 il decreto sicurezza ha previsto l’obbligo per i locatori di comunicare i dati degli alloggiati alla questura; o dal 1.1.2021 si presume per legge che chi destina alla locazione breve più di quattro appartamenti sia imprenditore.

C’è inoltre attesa per la banca dati delle locazioni brevi che avrebbe dovuto riunire tutte le unità destinate ad affitto breve presenti nel territorio nazionale, attribuendogli un codice identificativo alfanumerico, da utilizzare obbligatoriamente negli annunci pubblicati online (commi 4-5, art.13-quater, D.L. 34/2019).

Tuttavia, nel frattempo, i territori si sono già attivati in ordine sparso con normative regionali differenti, che spesso impongono obblighi specifici. Al momento Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte e Campania prevedono un codice Cir obbligatorio.

Il Sole 24 ore