Formazione lavoratori in Cigs

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La pubblicazione dei 2 decreti 2.08.2022 del Ministero del Lavoro, il primo relativo alle modalità di attuazione delle iniziative formative dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (in G.U. 28.09.2022, n. 227) e il secondo ai criteri e alle modalità per l’accertamento sanzionatorio della loro mancata partecipazione (G.U. 28.10.2022, n. 253), ha completato la disciplina degli obblighi relativi ai percorsi di formazione o di riqualificazione dopo le modifiche dell’art. 1, c. 202 L. 234/2021).

Queste attività formative possono anche essere cofinanziate dalle Regioni, nell’ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro, e dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, con il conto formazione di ciascun datore di lavoro o tramite avvisi sul conto di sistema.

Non è prevista una durata dei percorsi formativi:
pertanto, il sistema sanzionatorio crescente in base alle ore di assenza del lavoratore alle iniziative formative (decurtazione di 1/3 della Cigs in caso di assenza tra il 25% e il 50% delle ore complessive; di metà tra il 50% e l’80% delle ore di assenza; decadenza per oltre l’80% delle ore di assenza) potrà essere applicato dal servizio ispettivo territorialmente competente dell’Inl solo in base all’accordo sindacale, al programma aziendale o agli atti prodromici all’accesso all’assegno di integrazione salariale.

La verifica sugli adempimenti formativi dei lavoratori in integrazione salariale compete all’Ispettorato nazionale, che dovrà provvedere alla contestazione e comunicare all’Inps territorialmente competente i nominativi dei lavoratori che non hanno un’assenza giustificata, ai fini dell’applicazione della sanzione.

Il Sole 24 Ore