Comunicazione lavoro agile

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L'art. 25-bis D.L. 115/2022, introdotto in sede di conversione dalla L. 142/2022, prevede che dal 22.09.2022 il regime semplificato per lo smart working, in vigore durante la pandemia Covid-19, può essere utilizzato fino al 31.12.2022 da tutti i datori di lavoro, che possono applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato senza necessità del preventivo accordo individuale o altra condizione.

In vista del superamento del regime semplificato valido durante il Covid-19, l'art. 41-bis D.L. 73/2022 ha esteso al lavoro agile, in via strutturale dal 1.09.2022, la procedura di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro (le CO) anche dei nominativi dei lavoratori e delle date d'inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l'accordo individuale.

La comunicazione, poiché si riferisce a una trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in un rapporto di lavoro dipendente, deve essere effettuata entro il termine di 5 giorni.

Il Ministero del Lavoro ha spiegato che, almeno in fase di prima applicazione, l'obbligo della nuova comunicazione potrà essere assolto entro il 1.11.2022 per tutti gli accordi siglati fino al 27.10.2022.

Italia Oggi