Notifica via Pec

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La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza 11.07.2022, n. 772/2, ha stabilito che la notifica della cartella di pagamento (come di qualunque altro atto impositivo) mediante Pec deve necessariamente provenire dall’indirizzo presente nella piattaforma Ipa, ossia solo dagli indirizzi contenuti nei pubblici elenchi approvati dalla legge.

In caso contrario, la notifica è da considerare priva di effetti giuridici e dunque inesistente.

È respinta la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui dovrebbe risultare dall’Ini-Pec l’indirizzo Pec del destinatario e non anche l’indirizzo del mittente.

Si precisa che, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la nullità o inesistenza della notifica degli atti impositivi non produce effetti invalidanti, posto che la presentazione del ricorso sana ogni vizio della notifica stessa, a meno che non sia già decorso il termine di decadenza dal potere di notifica della cartella di cui all’art. 25 D.P.R. 602/1973 e tale eccezione sia stata sollevata nel ricorso introduttivo (da ultimo, Corte Cassazione, ordinanza n. 3850/2022).

Il Sole 24 Ore