Esterometro e fattura elettronica dal 1.07.2022

christian-lue-7dEyTJ7-8os-unsplash

Dal 1.07.2022 (salvo proroghe), tutti i soggetti sono tenuti all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attraverso il formato utilizzato per la fattura elettronica.

La prima novità consiste nella modalità d’invio delle informazioni: fino al 30.06.2022 l’invio è massivo in relazione alle operazioni del trimestre solare, mentre dal 1.7.2022 i dati di ogni operazione saranno inviati singolarmente, tramite il file Xml in uso nell’ambito della fatturazione elettronica.
Tale impostazione introduce surrettiziamente l’adozione obbligata dell’e-fattura.

Tuttavia, questo non significa che gli operatori debbano necessariamente aderire a tale impostazione e utilizzare il formato elettronico in caso di operazioni con soggetti non residenti (né per gli acquisti interni soggetti a reverse charge).

Sia dal lato attivo che da quello passivo, appare possibile continuare a gestire le fatture su “carta”, salvo poi procedere con l’invio dei dati ai fini esterometro (che, ripetiamo, passerà sostanzialmente per l’e-fattura).

Fatturazione (e registrazione) delle operazioni e comunicazione dei dati continueranno ad essere adempimenti distinti, assoggettati a regole differenti, in special modo per quanto concerne le tempistiche e le sanzioni applicabili. E sono proprio queste ultime caratteristiche che potrebbero far propendere taluni operatori, soprattutto quelli trimestrali, a continuare a mantenere separati gli adempimenti.

Dal punto di vista sanzionatorio, infatti, un conto è omettere/ritardare l’invio dei dati per l’esterometro (pari a 2 euro a fattura con il massimo di 400 euro mensili, riducibili alla metà se la regolarizzazione avviene entro i 15 giorni successivi), altro conto è commettere violazioni in relazione all’emissione e/o registrazione delle fatture attive/passive (nulla potrà infatti essere eccepito se, pur commettendo una violazione dell’esterometro, l’adempimento “sostanziale” sia stato correttamente eseguito in modalità analogica).

Occorre ricordare che dal 1.07.2022 anche coloro che intendono gestire le fatture estere in modalità cartacea, dovranno cambiare i “tipi documento” riservati all’esterometro. Ad esempio, non dovranno essere più utilizzati i codici TD10, per le fatture di acquisto intracomunitario di beni, e TD11, per quelle di acquisto intracomunitario di servizi, ma indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, TD18 e TD17.

Non si rileva nessuna novità per le operazioni passive extraterritoriali, per le quali le Entrate richiedono, a meno di ripensamenti, la comunicazione dei dati.

Nonostante la loro ininfluenza sia ai fini dell’imposta che dell’eventuale precompilata, per gli acquisti di servizi deve essere utilizzato il tipo documento TD17 mentre per i beni il TD19, valorizzando per entrambi il codice natura N2.2.

Il Sole 24 Ore