Lavoratori fragili e smart working

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Il D.L. 24/2022, convertito nella L. 52/2022, ha prorogato diverse disposizioni inerenti alla protezione dei lavoratori fragili e lo smart working. Quest’ultimo, fino al 31.08.2022, può essere utilizzato in tutti i casi in forma semplificata, cioè senza accordo individuale e con comunicazione sintetica e massiva al Ministero del Lavoro.

Inoltre, il lavoro agile è confermato come misura posta a tutela dei lavoratori in condizioni di salute fragili, così come di quei lavoratori con particolari esigenze familiari di accudimento dei figli.

Le tutele prorogate fino al 30.06.2022, in favore dei lavoratori fragili, sono differenziate in ragione della duplice definizione in vigore dal 4.02.2022.
Ai fragili quali definiti fin dall’origine della pandemia dall’art. 26 del D.L. 18/2020, cioè i lavoratori portatori di handicap grave o con stato di immunodepressione certificato da un medico legale, è riconosciuto il diritto a prestare l’attività lavorativa con modalità agile in base all’art. 26, c. 2-bis D.L.18/2020. Ai nuovi fragili, definiti in base alle patologie e alle condizioni previste dal D.M. Salute 4.02.2022 (attuativo dell’art. 17 D.L. 221/2021), è riservata fino al 30.06.2022 la tutela economica dell’indennità di malattia equiparata al ricovero ospedaliero in base all’art. 26, c. 2 D.L. 18/2020, qualora si assentino in quanto impossibilitati a svolgere la prestazione in smart working.

Il coordinamento tra le due differenziate tutele genera qualche dubbio gestionale, poiché il rapporto tra le due definizioni di lavoratore fragile non è mai stato chiarito né in sede legale, né amministrativa.

La proroga al 30.06.2022 è estesa al c. 7 dell’art. 26, che riconosce ai datori di lavoro di dipendenti fragili, che sostengono direttamente il costo della malattia (in quanto non coperti dall’assicurazione di malattia dell’Inps) il diritto al rimborso dell’onere (forfettariamente stabilito in 600 euro, ma che finora non è ancora stato attuato in quanto si attendono le relative istruzioni operative).

Beneficiari del diritto allo smart working sono anche 2 categorie di lavoratori genitori con figli bisognosi di cure in ragione dell’età o dello stato di salute: chi ha figli under 14, che potranno fruirne fino al 31.07.2022, alla condizione che l’altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/riduzione dell’attività lavorativa o che sia un soggetto lavoratore, e che l’attività sia compatibile con il lavoro agile; chi ha figli portatori di handicap grave o con bisogni educativi speciali, il cui diritto allo smart working prorogato fino al 30.06.2022 presuppone sempre che l’altro genitore lavori e che l’attività possa essere svolta da remoto in regime di lavoro agile.

Il Sole 24 Ore