Iva 10% lavori di manutenzione su abitazioni

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L'art. 7, c. 1, lett. b) L. 488/1999 stabilisce che l'Iva si applica con l'aliquota ridotta del 10% alle prestazioni aventi a oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d) L. 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

La disposizione, pur menzionando le quattro categorie di interventi, in concreto riguarda soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle citate lettere a) e b), giacché gli interventi di livello superiore di cui alle lettere c) (risanamento conservativo e restauro) e d) (ristrutturazione edilizia) fruiscono dell'aliquota ridotta ai sensi della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

L'amministrazione finanziaria ha chiarito che i fabbricati a «prevalente destinazione abitativa privata» ai quali si applica l'agevolazione sono:
le singole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall'utilizzo di fatto;

gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati; gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;

le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente a usi diversi;

le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% a uso abitativo privato.

Riguardo a ciò, tuttavia, nella sentenza 5.05.2022, C-218/21, la Corte di giustizia ha dichiarato che, poiché in base al principio di interpretazione restrittiva delle norme sulle aliquote ridotte i servizi di ristrutturazione e riparazione di edifici utilizzati a fini diversi da quelli abitativi devono scontare l'aliquota normale, nel caso in cui i servizi in questione siano forniti sulle strutture comuni di edifici a uso misto, comprendenti sia porzioni destinate ad abitazione privata che porzioni destinate ad altri fini, l'aliquota ridotta è applicata proporzionalmente.

Italia Oggi