Super Ace e modello Redditi

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Il potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (Super Ace), introdotto dall’art. 19, cc. 2 -7 D.L. 73/2021, si applica anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria.

Ai fini della determinazione della base di calcolo della Super Ace delle società di persone, in assenza di indicazioni normative, si ritiene applicabile la disciplina dell’Ace “ordinaria”, prevista dal D.M. 3.08.2017.

L’applicazione congiunta della Super Ace con rendimento al 15% (sugli incrementi di capitale proprio del 2021) e dell’Ace ordinaria con rendimento al 1,3% (sugli incrementi pregressi) comporta che anche nel modello Redditi SP 2022, come in quello delle società di capitali, il prospetto di questo aiuto si sdoppia. Nel quadro RS, prospetto Deduzione per capitale investito proprio (Ace), sono previsti due distinti riquadri (righi RS44 e RS45).

Nel rigo RS44 devono essere indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della super Ace, per la variazione in aumento del capitale proprio fino a 5 milioni di euro; mentre nel rigo RS45 devono essere indicati i dati relativi alla disciplina dell’Ace ordinaria.

Il Sole 24 Ore