Riduzione Ires enti del Terzo settore

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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.05.2022, n. 15/E, è intervenuta per fornire chiarimenti sulla riduzione al 50% dell'aliquota Ires, di cui all'art. 6 Dpr 29.09.1973 n. 601, per gli enti e gli istituti di assistenza sociale, le società di mutuo soccorso, gli enti ospedalieri, gli enti di assistenza e beneficenza, gli istituti di istruzione e gli istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e le associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione, gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione Europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.

In particolare, ha specificato che dall’agevolazione che dispone la riduzione a metà dell'aliquota Ires, attualmente pari al 24%, restano esclusi gli enti del Terzo settore iscritti nel registro nazionale (Runts), con la sola eccezione degli enti religiosi riconosciuti, ma limitatamente allo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale. Italia Oggi