Rivalutazione, possibile revoca ed effetti sul modello Redditi

bilancio

Secondo le previsioni dell’art. 110, c. 8-ter D.L. 104/2020 le imprese che hanno optato per la rivalutazione o il riallineamento dei marchi o dell’avviamento devono ora decidere cosa fare.
A parte la revoca dell’opzione di rivalutazione sul piano civilistico, e di conseguenza anche sul piano fiscale, sono possibili tre scenari:

o deduzione in 8 anni con integrazione del versamento dell’imposta sostitutiva;
o mantenere il regime di deduzione in 50 anni;
o revocare la disciplina fiscale mantenendo gli effetti civilistici.

Nel primo caso, occorre gestire il quadro RQ100, che non pone particolari criticità.
Nel secondo caso, occorre procedere con la ripresa in aumento, si ritiene nel rigo RF21, del maggior valore dato dalla differenza tra ammortamento civilistico e quello deducibile fiscalmente.
Nel terzo ed ultimo caso, la scelta non transita nel mod. Redditi, anche se la procedura per il rimborso/compensazione dell’imposta sostitutiva versata è rimandata ad un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, ad eccezione del primo caso, la scelta effettuata avrà anche un impatto sul calcolo della super Ace.

Il Sole 24 Ore