Ferie, permessi e infortuni durante la Cig

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Si riassumono i rapporti tra cassa integrazione e fruizione di altri istituti tipici del rapporto di lavoro:

o permessi L. 104/1992: non spettano con sospensione a zero ore.
Con riduzione di orario verticale, i permessi vanno riparametrati all’effettiva riduzione, mentre con riduzione orizzontale rimane il diritto alla fruizione;

o congedo straordinario (art. 42, c. 5, D. Lgs. 151/2021): non spetta se c’è sospensione totale dal lavoro, altrimenti va riparametrato;

o malattia: se insorta durante il periodo di sospensione a zero ore, non è indennizzabile.
In caso di riduzione di orario, l’ammortizzatore non è dovuto;

o infortunio: prevale sempre sull’ammortizzatore e, se precedente, si protrae nel periodo di sospensione;

o ferie: in presenza di sospensione a zero ore, il datore ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione; in caso di riduzione di orario, la gestione ferie è quella ordinaria;

o festività infrasettimanali: rimangono a carico del datore e non sono mai integrabili nel periodo di cig;

o maternità: prevale sull’integrazione salariale. In caso di rinuncia al congedo parentale, il contributo che spetterebbe è cumulabile con le prestazioni erogate dall’ammortizzatore sociale.

Il Sole 24 Ore