Lavoro occasionale

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Il Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”., ha introdotto l’obbligo di Comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali operativo a partire dal 21 dicembre 2021.

La misura rientra tra gli strumenti a tutela della sicurezza sul lavoro, ed è stata introdotta per contrastare forme di elusione della normativa sul lavoro autonomo occasionale: l’obiettivo è che ai lavoratori siano riconosciuti tutti i diritti e le tutele derivanti dal proprio status.

Con la presente informiamo che la nota 11.01.2022 n. 29 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni sul Nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali:

- Collaborazioni in essere: per tutte le collaborazioni iniziate dal 21.12.2021 e già concluse e per quelle in essere alla data del 11.01.2022 (indipendentemente dalla data di inizio), i committenti hanno tempo fino al 18.01.2022 per effettuare la comunicazione obbligatoria;

- Nuove collaborazioni: per tutte le collaborazioni decorrenti dal 12.01.2022, la comunicazione obbligatoria deve avvenire prima dell’avvio dell’attività;

In attesa che siano potenziati gli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’invio della Comunicazione dovrà avvenire tramite email ad un indirizzo di posta ordinaria che identifica i singoli Ispettorati territoriali. (si precisa di seguito l’indirizzo mail da utilizzare per la comunicazione alla Provincia di Vicenza):
- E-mail: la comunicazione va inviata all’Ispettorato del lavoro territoriale (es. ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it )

Contenuto testo e-mail:
I committenti, che operano quali imprenditori, devono comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, individuato in base al luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa, i seguenti dati riferiti alla prestazione occasionale:

o Dati del committente e del prestatore del lavoro occasionale (Ragione sociale, sede legale, Partita Iva _ Nome e Cognome, indirizzo residenza e codice fiscale);
o Luogo della prestazione;
o Descrizione sintetica dell’attività occasionale;
o Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera / servizio.

Nel caso in cui l’opera / servizio non sia terminato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
o Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Non trattandosi di posta elettronica certificata, il committente deve conservare una copia della comunicazione per esibirla al personale ispettivo nel caso di un controllo.

Le comunicazioni già inviate possono essere modificate o annullate in qualsiasi momento, prima che la prestazione lavorativa abbia inizio;
eventuali errori che consentano comunque di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione e il luogo di svolgimento, non sono equiparabili all’omissione della comunicazione.

Esclusioni:
restano esclusi dalla comunicazione obbligatoria i seguenti rapporti di collaborazione:
o collaborazioni coordinate e continuative (già oggetto di comunicazione preventiva al centro per l’impiego);
o collaboratori familiari (Libretto famiglia – già soggetti ad obblighi specifici di comunicazione Inps);
o professionisti intellettuali (attività autonome svolte in maniera abituale e assoggettate al regime Iva);
o rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale: comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art. 67 c. 1 lett. L, TUIR – comunicazione che dovrà essere effettuata entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro per omessa o ritardata comunicazione

- Al committente viene applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 2.500 euro per ogni comunicazione omessa o ritardata;
egli può quindi incorrere in più di una sanzione, se non rispetta gli obblighi di legge per tutti i lavoratori.

- La sanzione scatta anche quando il rapporto di lavoro duri oltre l’arco temporale individuato nella comunicazione, e il committente non ne ha inviata tempestivamente una nuova.

- In deroga a quanto prevede l’articolo 13 del Decreto Legislativo 124/2004, nessuna diffida sarà applicata dal personale ispettivo nell’ambito di un controllo, se rileva un inadempimento per il quale è prevista una sanzione amministrativa.