Comunicazioni per lavoro occasionale entro il 18.01 per imprenditori

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 11.01.2022, n. 29, ha fornito istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali contenuto nell’art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 13, D. L. 146/2021.
Per le collaborazioni iniziate dal 21.12.2021 e già concluse e per quelle in essere al 11.01.2021 (indipendentemente dalla data di inizio), i committenti hanno tempo fino al 18.01.2022
Per le collaborazioni decorrenti dal 12.11.2021, la comunicazione deve avvenire nei termini ordinari, prima dell’avvio dell’attività. Alla nota è allegato l’elenco degli indirizzi e-mail di ogni Ispettorato territoriale ai fini della comunicazione (es. ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it).

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:
o le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c. 1 D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis D.L. 510/1996 (conv. da L. 608/1996);

o i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis D.L. 50/2017 (conv. da L. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

o le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva;
se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;

o i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, c. 1, lett. l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. 233/2021, di conversione del D.L. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis D.L. 510/1996 (conv. da L. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

Il Sole 24 Ore