Plafond per le vendite a distanza

L’attività dei soggetti che effettuano vendite a distanza, sia tramite rapporti diretti sia attraverso la piattaforma, con consumatori finali di altri Stati europei, sta crescendo in modo esponenziale.

L’iva è dovuta nel Paese di destinazione della merce e viene, generalmente, versata tramite lo “sportello unico”.

L’Iva estera viene versata nella sua totalità, non essendo possibile operare la detrazione con l’Iva italiana riferibile alle operazioni relative a queste spedizioni.

Relativamente alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione del plafond, l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta a interpello 9.12.2021, n. 802, afferma che solo rinunciando alla dispensa dagli adempimenti (art. 74-quinques, c. 2 D.P.R. 633/1972) il soggetto può computare questo volume d’affari ai fini del calcolo del plafond, collocandolo nel rigo VE30, colonna 3. della dichiarazione annuale Iva (sommandolo con le cessioni intracomunitarie).

Si confida nell’emanazione di una circolare da parte dell’Amministrazione Finanziaria dove vengano chiariti questi aspetti riconoscendo la documentazione obbligatoria per la gestione dello “sportello unico” come sufficiente per poter procedere al calcolo del plafond.

Per quel che concerne la collocazione del dato nella dichiarazione annuale Iva basterebbe inserire un codice specifico per questa tipologia di operazioni, così come già avvenuto per il calcolo del pro-rata per i soggetti a valle del regime Iva monofase che computano un importo non presente nei propri registri Iva (rigo VF 34, colonna 6).

Il Sole 24 Ore