Comunicazioni di irregolarità tramite canale Civis

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 16.12.2021, n. 72/E, ha fornito chiarimenti sulla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità trattate tramite il canale Civis, in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap.

Il contribuente può fornire chiarimenti nei 30 giorni successivi alla comunicazione;
la lavorazione delle istanze prescinde dal canale di comunicazione (sportello o Civis);
il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione porta alla riduzione delle sanzioni a 1/3 (di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%) e degli interessi, anche se avvenuto con ritardo non superiore a 7 giorni (37 giorni dalla ricezione della comunicazione).

Si procede d’ufficio all’annullamento della comunicazione, quando vengono accolti i chiarimenti contenuti nell’istanza di riesame in autotutela trasmessa tramite Civis, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Sole 24 Ore