Operazioni sospette nella cessione crediti (bonus edilizi)

All’ultimo paragrafo, la circolare 29.11.2021, n. 16/E ha fornito alcuni dettagli sul divieto di procedere all’acquisizione di crediti edilizi in presenza di operazioni sospette, introdotto dal Decreto Antifrodi (D. L. 157/2021) per banche e operatori finanziari di cui all’art. 3 D.Lgs. 231/2007.

La violazione del divieto in presenza dei presupposti per segnalazione di operazioni sospette è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti stessi.

È necessario osservare i rischi connessi alle seguenti situazioni:
natura fittizia dei crediti;
cessionari che pagano il prezzo della cessione con capitali di provenienza illecita;
svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da una vasta platea di cedenti (comunicazione Uif 11.02.2021).

Sotto il profilo soggettivo, rilevano i seguenti profili di rischio dell’impresa cedente:
recente costituzione e operatività;
forme giuridiche semplici, prive di strutture organizzative reali;
coinvolte in plurime cessioni;
frequenti variazioni della compagine proprietaria;
prestanome o esponenti di dubbia reputazione.

• Sotto il profilo oggettivo, rilevano i seguenti profili di rischio:
rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di cessioni di crediti fiscali;
stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di cessione ramo d’azienda costituiti in via pressoché esclusiva da questi crediti;
anomalie con il coinvolgimento di professionisti;
condizioni pattuite per la cessione.

Il Sole 24 Ore