Licenziamento individuale via sms o web

A differenza del licenziamento collettivo, dove le formalità sono prescritte dalla legge (L. 233/1991), la giurisprudenza è concorde nel ritenere lecito il messaggio telefonico o la e-mail per intimare un licenziamento individuale, in quanto sufficienti per rispettare il requisito della forma scritta del licenziamento ex L. 604/1966.
Sono da ritenere valide tutte le forme di comunicazione che realizzano lo scopo di trasmettere a una persona un certo documento, consentendo di affermare con certezza che sia venuto a conoscenza del lavoratore.
Sulla base di tale principio, è stato ritenuto lecito il licenziamento comunicato mediante invio di una e- mail al dipendente (Cassazione, sentenza 29753/2017) dopo la certezza che l’e-mail fosse venuta a conoscenza del lavoratore;
certezza che può derivare dalla risposta alla e-mail da parte del soggetto licenziato o da altri elementi come il racconto a colleghi del licenziamento.

Nella stessa ottica, Tribunale di Catania, ordinanza 27.06.2017 sul licenziamento intimato via WhatsApp e Corte d’Appello di Firenze, sentenza 629/2016, sul licenziamento via sms.

Il Sole 24 Ore