Smart working impatriati

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 23.09.2021, n. 621, conferma che, ai fini dell’accesso al regime agevolato per l’impatriato in smart working, il criterio principale è quello della presenza fisica del lavoratore in Italia.
Il “luogo di svolgimento della prestazione” non si identifica con il datore di lavoro, ma con il luogo fisico in cui il lavoratore è presente (risposte 345/2021, 458/2021 e 590/2021).
Il caso riguarda un lavoratore olandese che da gennaio 2020 beneficiava del regime di favore ma era rientrato nel suo Paese a causa della pandemia, continuando a svolgere le prestazioni da remoto in favore del datore italiano.

Il Sole 24 Ore