Contestazione rimborso Iva senza limiti di tempo

La Cassazione, con la sentenza 29.07.2021 n. 21765, ha affermato che in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di Iva, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.

In sostanza è stato esteso all'Iva quanto già affermato dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 5096/2016 in relazione all'Ires

Fonte Italia Oggi e Il Sole 24 Ore