PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO IMPOSTE

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Con l’approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), è confermata l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari.

Viene quindi superata la proroga al 20 luglio 2021 senza la maggiorazione dello 0,4%.
In pratica, sono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e diritto camerale che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

A fronte della proroga al 15 settembre senza maggiorazione, non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga in esame riguarda i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
- applicano il regime forfetario / regime di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Poiché la proroga al 15 settembre riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l’ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno.

Pertanto, la proroga al 15 settembre senza maggiorazione è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale, ad esempio:
- società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

ATTENZIONE: in riferimento ai soci delle SRL, la proroga al 15 settembre 2021 riguarderà SOLO il versamento dei contributi INPS – artigiani e commercianti - a percentuale.

Rimangono quindi esclusi i contributi INPS artigiani e commercianti fissi dovuti entro il 20 agosto 2021.
Questo significa che le altre imposte - come IRPEF, addizionali, cedolare secca ecc. - rimarranno dovute alle scadenze ordinarie (quindi 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,4%).
In relazione al versamento differito del saldo IVA relativo al 2020, si applica però la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021; sulla base di quanto era stato chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, tale maggiorazione è applicabile solo fino al 30 giugno 2021.