Contributo a fondo perduto riduzione degli affitti

Nel provvedimento 06.07.2021 n. 180139/2021 l'Agenzia delle Entrate, relativamente all'ambito applicativo del bonus concesso ai locatori di immobili abitativi che riducono i canoni d'affitto ai propri inquilini, disciplinato dall'art. 9-quater D.L. 137/2020, ha precisato che il contributo a fondo perduto spetta ai locatori unicamente se la rinegoziazione in diminuzione ha decorrenza pari o successiva al 25.12.2020.

Sebbene il provvedimento e la correlata guida contestualmente pubblicata dall'Agenzia impongano questo requisito, in realtà la norma non prevede espressamente tale vincolo, indispensabile al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di effettuare gli opportuni controlli ante erogazione del contributo che, come indicato sia nella guida sia nel provvedimento, partirà dall'1.01.2022.

Sotto la lente del Fisco ci sarà la coerenza dei dati indicati nell'istanza rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell'anagrafe tributaria.

Il Sole 24 Ore