Detrazione per interventi di efficientamento energetico

L'art. 33 D.L. 31.05.2021 n. 77 (decreto “Semplificazioni”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.05.2021 n. 129, in vigore dal 1.06.2021, ha come oggetto le “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana”, intervenendo sull'art. 119 D.L. 34/2020.
Gli interventi destinati all'efficientamento energetico, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, sono da inquadrare come lavori di manutenzione straordinaria, realizzabili con la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), con eliminazione, quindi, dell'obbligo di attestazione dello stato legittimo dell'edificio oggetto degli interventi.

Il provvedimento inoltre interviene sugli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. e) Tuir, confermando la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, anche se i lavori sono eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni e anche se effettuati, trattandosi di interventi trainati, congiuntamente agli interventi trainanti di miglioramento sismico, di cui all’art. 119, c. 4 D.L. 34/2020, quindi anche congiuntamente agli interventi antisismici, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 (sismabonus), e non soltanto in abbinamento agli interventi di efficientamento energetico.

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